Un quadro in continua evoluzione quello che si presenta ormai alle porte del nuovo anno e non vi è dubbio che chiarezza dovrà essere fatta entro le prossime settimane. E’ confermata la riduzione dell’aliquota al 90% a partire da gennaio 2023 sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
I termini di legge per presentare al Comune la Cila sono scaduti lo scorso 25 novembre: soltanto chi è riuscito a caricare sui siti tutti i documenti avrà la possibilità di ottenere il maxisconto.
Ma sul Superbonus 110% la partita potrebbe non essere ancora chiusa.
Non sono escluse, infatti, nuove modifiche: il governo potrebbe estendere il termine per la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) fino a fine anno, dal momento che la scadenza del 25 novembre ha mandato in tilt i siti web delle amministrazioni comunali.
Esponenti della maggioranza hanno anticipato anche novità sulla cessione del credito.
“#SUPERBONUS: arriveranno risposte positive per #cilas e #cessionecredito…“.
Andrea De Bertoldi, parlamentare di Fratelli d’Italia, in uno dei suoi profili social.
Oltre alla discesa dell’aliquota, da gennaio si ridurrà la platea di beneficiari: potranno accedervi soltanto i condomini, oppure i proprietari di villette che hanno un Isee sotto i 15 mila euro.
In attesa di prossimi sviluppi, un documento Ance fa il punto sulle novità introdotte dal Decreto Legge 176/2022 (Decreto Aiuti-quater).

INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2023: SUPERBONUS 90%
CONDOMINI, “MINI CONDOMINI”, ONLUS E APS:
Il 110% si applica solo fino al 31 dicembre 2022, mentre per il 2023 la percentuale scende al
90%, salvo che:
- alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata la CILAS;
- la delibera assembleare di approvazione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022.
110% confermato nel 2023 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora, al 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Resta fermo l’attuale decalage al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.
UNIFAMILIARI E UNITÀ INDIPENDENTI IN EDIFICI PLURIFAMILIARI:
- Prevista la proroga del 110% fino al 31 marzo 2023, anziché fino al 31 dicembre 2022, sempre a condizione che al 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori;
- Bonus al 90% per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023, a condizione che i lavori siano realizzati sulle “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15mila euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa.
ONLUS, ODV E APS CON ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA
In questo caso, l’aliquota del 110% è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 a condizione che:
- gli immobili in possesso dei beneficiari rientrino nelle categorie B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
- i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
Resta invariato il criterio di calcolo del limite di spesa per le unità immobiliari, che va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile e la superficie media di un’unità abitativa, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
IACP E COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA
Nel caso di IACP (o Enti Assimilati) e Cooperative a proprietà indivisa si confermano le scadenze già previste: ok al 110% fino al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell’intervento.
INTERVENTI SUPERBONUS IN TERRITORI COLPITI DAL SISMA
Nessuna modifica nemmeno per gli immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici: in questo caso il 110% è confermato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
CONTRIBUTO PER SOGGETTI A BASSO REDDITO
Con il Decreto Legge n. 176/2022 si configura una nuova categoria di soggetti a cui spetta il Superbonus:
- è stato infatti stanziato un fondo di 20 milioni di euro a sostegno della spesa per interventi Superbonus sostenuti dai contribuenti con reddito non superiore a 15.000 euro (limite calcolato secondo i criteri individuati dallo stesso Aiuti-quater).
I criteri e modalità di erogazione verranno stabiliti con decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 176/2022. Tale contributo sarà esente dalle imposte sui redditi.
CESSIONE DEL CREDITO
Sul fronte della cessione del credito, poche novità:
- i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, potranno essere fruiti, anziché in 5 o 4 rate annuali, in 10 rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.
Si attende a breve un provvedimento del Fisco recante le modalità operative.
SCADENZE E CRITICITÀ
In tema di installazione di impianti FV connessi alla rete elettrica su edifici, come interventi trainati, la normativa fa sempre riferimento alle “spese sostenute” in un determinato anno; inoltre, la maxi detrazione è subordinata alla cessione al Gse dell’energia elettrica non auto-consumata, con un contratto di ritiro dedicato.
Il problema è dato dalle tempistiche, spesso molto lunghe, per gli allacci degli impianti e la sottoscrizione dei contratti con il Gse, al fine di presentare poi le pratiche all’Enea.
Il rischio è che si perda il diritto al Superbonus a causa dei ritardi imputabili ai distributori di energia elettrica e al Gse nel gestire le rispettive incombenze (allaccio impianti, stipula dei contratti).
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